Consulta Provinciale per la Salute Mentale - Lecce

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. LECCE 1      
LECCE

OGGETTO: Delibera n. 7594 del 9.12.1999.



PREMESSO CHE

Con delibera n° 7594 del 9.12.99 codesta A.S.L. ha conferito ad alcuni Dirigenti Medici di 1° livello l'incarico di prestare attività medico-psichiatrica presso ciascuna Comunità Riabilitativa Psichiatrica (C.R.P.) istituita nel territorio dell'Azienda.

SI OSSERVA CHE

Le C.R.P. sono istituite ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale Pugliese del 16.12.1997 n. 244.

La 244/97, art. 1 comma 12, precisa che la responsabilità sanitaria della struttura è del D.S.M. se la stessa è attivata dal servizio pubblico; solo se trattasi di struttura accreditata la responsabilità è di un sanitario con la specializzazione in psichiatria. Con il suo atto l'Azienda ha sostanzialmente considerato le C.R.P. come strutture private.

Nella 244/97 si parla, a proposito delle varie tipologie di C.R.P., sempre e solo di ore settimanali di attività medico-psichiatrica e psicologica: non si fa riferimento alla individuazione di un sanitario responsabile, ma è sottinteso che la responsabilità in ordine a tutti gli aspetti gestionali è del C.S.M. (articolazione periferica del D.S.M.) che è tenuto ad assicurare alle proprie strutture quelle ore settimanali di assistenza.

Sempre la 244/97, nella previsione dell'organico di ciascuna struttura, indica sempre e soltanto come prima figura professionale un operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore; da questa indicazione si deduce logicamente, che questa figura professionale ha la responsabilità in ordine ai vari aspetti della convivenza nella struttura, per quelle che sono le sue competenze, mentre per le competenze medico-psichiatriche e psicologiche provvede il C.S.M. con suo personale proprio.

Se l'intento del Consiglio Regionale fosse stato quello di conferire la responsabilità a medici e psichiatri (facendo di queste strutture dei nuovi repartini di manicomio, o, se si preferisce degli ospedaletti psichiatrici) medico e psicologo sarebbero stati indicati per primi nell'elencazione dell'organico; si parla invece di mera attività medico-psichiatrica e psicologica, lasciando intendere che a chi presta la stessa non venga conferita responsabilità alcuna.

D'altronde questa modalità organizzativa ha una sua logica se si pensa che queste strutture non si caratterizzano come reparti ospedalieri (là, sì, occorre individuare il sanitario responsabile) ma come luoghi di accoglienza, luoghi di vita, di abitazione, dei pazienti cronici in vista del loro reinseimento sociale, e che possono necessitare di consulenza psichiatrica da parte del C.S.M. competente per territorio, così come ogni altro paziente psichiatrico di quel territorio; l'individuazione come responsabile, di un operatore professionale coordinatore o assistente sociale coordinatore ha lo scopo di individuare un capo convivenza (capo-famiglia) che provveda agli aspetti pratici quotidiani della convivenza.

Cosa fa la A.S.L., nomina uno psichiatra responsabile per ogni abitazione in cui vivono persone con disturbi mentali?

La suddetta delibera contraddice inoltre la Carta dei diritti degli utenti adottata dal D.S.M., che al punto 9 sancisce il diritto dell'utente di scegliere l'équipe curante e nell'ambito di questa delle singole figure professionali.

L'imposizione di un medico e di uno psicologo a questi utenti riproduce una situazione chiaramente manicomiale e discrimina tra gli utenti inseriti nella C.R.P. ai quali viene negato il diritto di scelta e gli utenti che vivono in famiglia ai quali viene riconosciuto questo diritto.

Nella sostanza, gli utenti inseriti nella C.R.P. (casa famiglia o casa alloggio) sono persone con disturbi mentali cronici che necessitano di interventi riabilitativi in strutture residenziali o semiresidenziali, per poi rientrare nel loro naturale contesto di vita; ad essi vanno riconosciuti pari diritti e pari dignità rispetto a tutti gli altri cittadini del territorio, ivi compresi quelli con disturbi mentali.

I bisogni di assistenza medico-generale vengono garantiti dal medico di fiducia liberamente scelto al momento di ingresso nella casa famiglia, tra i medici di medicina generale del comune ove insiste la casa famiglia; le urgenze notturne e festive vengono garantite dal medico di continuità assistenziale del territorio.

I bisogni di assistenza psichiatrica e psicologica vengono garantiti dal C.S.M. competente per territorio, mediante progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati messi a punto dall'intera équipe del CSM; le cartelle cliniche dei pazienti sono tenute dal C.S.M., analogamente a quelle di tutti gli altri utenti di quel territorio.

I pazienti si recano al C.S.M. per i loro bisogni assistenziali, oppure il C.S.M. effettua con i suoi operatori degli interventi domiciliari (la casa famiglia è il domicilio di questi utenti) mediante i suoi operatori, a turno.

A seconda dell'organizzazione interna del C.S.M. (ad es. a Lecce è per quartieri) gli utenti saranno seguiti dagli operatori del C.S.M. che seguono gli altri utenti della stessa zona, fatto salvo il diritto di libera scelta.

Può anche accadere, ed è bene che accada, che alcuni utenti siano seguiti da uno psichiatra e altri da un altro psichiatra; e la stessa cosa per gli psicologi. Le determinazioni in ordine all'impostazione diagnostico-terapeutica saranno prese in accordo tra le diverse figure professionali.

Può accadere che in una struttura siano inseriti utenti provenienti da un altro C.S.M.: finché conserva la residenza nel comune di provenienza quel paziente ha diritto di essere seguito dagli operatori del C.S.M. di provenienza; le due équipe concorderanno tra loro il progetto terapeutico-riabilitativo e l'impostazione diagnostico-terapeutica.

Non si tratta di persone "speciali" che abbisognano di trattamenti speciali (quello che accadeva con il manicomio) ma di normali utenti del C.S.M. che invece di vivere in una famiglia propria vivono temporaneamente in casa famiglia.

Non si tratta, per gli operatori, di riprendere ad esercitare il proprio potere decisionale sulla vita di altre persone (come accadeva in manicomio) ma di operare per determinare le condizioni affinché queste persone possano ri-prendersi il potere, e la consapevolezza del potere, di decidere da sé la propria vita.

PERTANTO SI RICHIEDE

La revoca delle deliberazione in oggetto da parte della S.V.




Distinti Saluti

Consulta per la Salute Mentale

Sig. Umberto Savoia
Dr Andrea Mazzeo


Lecce, 21.02.2000


EPILOGO

A tutt'oggi la delibera in questione non è stata ancora revocata, pur avendo, lo stesso Direttore Generale, riconosciuto la giustezza della nostra tesi.


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